T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) - Sentenza del 27.07.2026 n. 573 - Pres. Abbruzzese - Est. Baraldi
In caso di presentazione di un’istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha l’obbligo di
pronunciarsi in maniera esplicita, in quanto la relativa determinazione costituisce una
manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa di cui la stessa è titolare in via esclusiva
per la tutela dell'interesse pubblico; non è, quindi, configurabile un obbligo di provvedere a fronte di
istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente
discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all’esercizio di tale
potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente
cogente.
Il silenzio sulla istanza di autotutela, al di fuori dei casi in cui sussista un dovere codificato
di provvedere, non equivale, dunque, a inadempimento e tale situazione neppure determina un vuoto
di tutela costituzionalmente illegittimo (Corte Costituzionale sentenza n. 181/2017), soprattutto
quando si tradurrebbe in un’inammissibile rimessione in termini rispetto ad atti non tempestivamente
impugnati. Il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, ma la segnalazione non trasforma il
procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un
provvedimento espresso (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4518/2024).