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In materia di violazione del Codice della Strada, la condotta del conducente che - attraversando una intersezione ed in presenza di più corsie di canalizzazione caratterizzate da semafori - utilizzi la corsia ove la relativa lanterna semaforica indichi luce rossa per proseguire la marcia nella direzione per la quale la relativa lanterna semaforica indichi la luce verde, non può essere sanzionata per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S.
Non può infatti condividersi la, pure autorevole, interpretazione di vertice per la quale ove la corsia prescelta sia gravata da luce rossa, non viene ad escludere l’illecito il fatto che la marcia sia proseguita, invece, nella direzione per la quale la marcia stessa era consentita, dovendosi, infatti, visionare e poi giudicare l’intera (e non solo parte della) condotta del trasgressore, sia nell’avvicinarsi all’incrocio sia nella direzione concretamente presa; ciò consente di valutare nella sua completezza l’elemento materiale del presunto illecito amministrativo da contestare, anche ai fini di una corretta graduazione della sanzione da applicare in base alla maggiore o minore gravità della condotta posta in essere. Altrimenti, disinteressandosi della reale e completa manovra posta in essere, si rischia di non attribuire alcun senso alle differenti condotte descritte e sanzionate in modo diverso dal secondo e terzo comma dell’art.146 c.d.s.
La condotta suddetta (transito su una corsia gravata da luce rossa per proseguire la marcia nella direzione consentita dalla luce verde), allora, dovrà essere ricondotta nell'alveo della violazione della differente disposizione di cui all'art. 146, comma 2, C.d.S. e non all'art. 146, comma 3, C.d.S., con la conseguenza che, laddove il Verbale di Contestazione faccia riferimento alla seconda delle disposizioni appena citate, il Giudice, a cui è preclusa la possibilità di applicare una sanzione per una fattispecie diversa da quella contestata dalla Pubblica Amministrazione, dovrà accogliere l’opposizione ed annullare il verbale impugnato.