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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 295 trovate.

Civile

Tribunale di Pescara - Giudice Dott. Di Fulvio - Sentenza n. 386 del 30.03.2026

Organo Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore Dott. Di Fulvio
Numero / Anno 386/2026
Data Deposito 30.6.2026
1

"…ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è, poi, di per sé sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus", e la valutazione di tale elemento va compiuta non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore nel ventennio utile ai fini dell’acquisto a titolo originario della proprietà, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario".

Civile

Tribunale di Avezzano – Dott.ssa Contestabile – Sentenza n. 536 del 10.06.2026

Organo Tribunale di Avezzano
Presidente/Estensore Dott.ssa Contestabile
Numero / Anno 536/2026
Data Deposito 10.6.2026
1

In tema di responsabilità da custodia del veicolo affidato ad autofficina per riparazioni, l’obbligo di conservare e custodire la cosa, riconducibile alla cd. responsabilità ex recepto e applicabile anche nei contratti misti di deposito e prestazione d’opera, comporta una presunzione di responsabilità del custode ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c. solo ove il danneggiato provi, con adeguata specificità, il fatto storico del sinistro e il nesso causale tra la res in custodia e l’evento dannoso.
Tale presunzione resta esclusa quando l’evento (nella specie, incendio sviluppatosi a motore spento su autovettura parcheggiata nel piazzale dell’officina) risulti, in base alle risultanze istruttorie, riconducibile con sufficiente grado di probabilità ad un vizio intrinseco e latente del veicolo, introdotto nella sfera del custode dallo stesso proprietario, integrando così un caso fortuito (forza maggiore interna alla cosa) idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad esonerare l’officina da ogni responsabilità risarcitoria, con conseguente rigetto anche della domanda di manleva nei confronti dell’assicuratore, difettando l’accertamento della responsabilità civile dell’assicurata.

Civile

Tribunale di Pescara – Giudice dott.ssa Medica – Sentenza n. 683 del 05.06.2026

Organo Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore Dott.ssa Medica
Numero / Anno 683/2026
Data Deposito 5.6.2026
1

“La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 [dell’art. 198 C.d.S.] e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni. (…) Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati”. [nel caso di specie l’accesso reiterato in una zona a traffico limitato da parte di un veicolo privo del necessario titolo autorizzativo, accertato mediante varchi elettronici senza contestazione immediata, integra un’unica violazione ai sensi dell’art. 198-bis C.d.S. qualora gli accertamenti siano riferiti alla medesima norma violata e siano compresi nel periodo di novanta giorni antecedente alla prima notificazione immediata. Pertanto, la notifica del primo verbale relativo all’infrazione accertata comporta l’assorbimento nell’illecito contestato delle violazioni commesse nei novanta giorni antecedenti alla suddetta notifica immediata].

Civile

Corte di Appello di L’ Aquila - Giudice Collegio - Sentenza n. 630 del 03.06.2026

Organo Corte d’Appello di L’Aquila
Presidente/Estensore Giudice Collegio
Numero / Anno 630/2026
Data Deposito 3.6.2026
1

“A norma dell’art. 89 c.p.c. l’offesa all’onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilità o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l’obbligo del risarcimento del danno non solo nell’ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l’esercizio della difesa, ma anche nell’ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive; l’apprezzamento dell’avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l’esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”. [Nella specie, il riferimento all’origine ROM come ragione –ancorché ipotetica - del mancato ristoro del danno da parte della Compagnia incide direttamente sull’onorabilità e immagine di quest’ultima].

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“nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”

Civile

Giudice di Pace di Pescara – Giudice dott.ssa Leombruni – Sentenza n. 532 del 01.06.2026

Organo Giudice di Pace di Pescara
Presidente/Estensore Dott.ssa Leombruni
Numero / Anno 532/2026
Data Deposito 1.6.2026
1

“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. La parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. Il disconoscimento deve rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè deve consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all’originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive. E occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”.

Civile

Tribunale di Pescara – Giudice Dott.ssa Di Cintio – Sentenza n. 638 del 26.05.2026

Organo Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore Dott.ssa Di Cintio
Numero / Anno 638/2026
Data Deposito 26.5.2026
1

In tema di appalti pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., la controversia promossa dall’appaltatore nei confronti della stazione appaltante avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell’adeguamento prezzi, allorché permanga in capo all’amministrazione una posizione di potere che le consenta, in via più o meno discrezionale, di riconoscere o negare il beneficio, e vengano altresì dedotte l’illegittimità del rifiuto dell’amministrazione di attivare o applicare la procedura di adeguamento e il conseguente rifiuto di pagamento delle fatture emesse a tale titolo.

Civile

Giudice di Pace di Pescara - Giudice Dott. Marano - Sentenza n. 489 del 21.05.2026

Organo Giudice di Pace di Pescara
Presidente/Estensore Dott. Marano
Numero / Anno 489/2026
Data Deposito 21.5.2026
1

“In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.

Civile

Tribunale di Pescara – Giudice Dott. Cingolani – Sentenza n. 618 del 21.05.2026

Organo Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore Dott. Cingolani
Numero / Anno 618/2026
Data Deposito 21.5.2026
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In tema di buoni fruttiferi postali, il mancato rilascio al sottoscrittore del foglio informativo analitico (FIA) di cui all’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 e la mancata specifica informazione sulla durata e sul termine di prescrizione dei titoli non impediscono il decorso della prescrizione decennale ex art. 8 del medesimo decreto, dovendo il risparmiatore ritenersi comunque in grado di conoscere le condizioni dell’investimento in base ai decreti ministeriali istitutivi delle serie di buoni, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nonché alla documentazione ed agli avvisi messi a disposizione nei locali dell’intermediario. Ne consegue che l’ignoranza, da parte del sottoscrittore, della scadenza e del termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali integra un mero ostacolo di fatto, inidoneo a differire il dies a quo della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., salvo che sia provato un doloso occultamento del debito da parte dell’emittente ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., onere probatorio che grava sull’investitore Non è pertanto configurabile la responsabilità contrattuale o aquiliana di … S.p.A., né la violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto, per il solo fatto di non avere consegnato il FIA o di non avere reso informazioni personalizzate sulla prescrizione, poiché l’inadempimento degli obblighi informativi non incide sul perfezionamento del contratto né sul regime legale di prescrizione del credito incorporato nei buoni.

Civile

Giudice di Pace di Pescara – Giudice dott. Marano – Sentenza n. 480 del 18.05.2026

Organo Giudice di Pace di Pescara
Presidente/Estensore Dott. Marano
Numero / Anno 480/2026
Data Deposito 18.5.2026
1

In materia di violazione del Codice della Strada, la condotta del conducente che - attraversando una intersezione ed in presenza di più corsie di canalizzazione caratterizzate da semafori - utilizzi la corsia ove la relativa lanterna semaforica indichi luce rossa per proseguire la marcia nella direzione per la quale la relativa lanterna semaforica indichi la luce verde, non può essere sanzionata per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S.
Non può infatti condividersi la, pure autorevole, interpretazione di vertice per la quale ove la corsia prescelta sia gravata da luce rossa, non viene ad escludere l’illecito il fatto che la marcia sia proseguita, invece, nella direzione per la quale la marcia stessa era consentita, dovendosi, infatti, visionare e poi giudicare l’intera (e non solo parte della) condotta del trasgressore, sia nell’avvicinarsi all’incrocio sia nella direzione concretamente presa; ciò consente di valutare nella sua completezza l’elemento materiale del presunto illecito amministrativo da contestare, anche ai fini di una corretta graduazione della sanzione da applicare in base alla maggiore o minore gravità della condotta posta in essere. Altrimenti, disinteressandosi della reale e completa manovra posta in essere, si rischia di non attribuire alcun senso alle differenti condotte descritte e sanzionate in modo diverso dal secondo e terzo comma dell’art.146 c.d.s.
La condotta suddetta (transito su una corsia gravata da luce rossa per proseguire la marcia nella direzione consentita dalla luce verde), allora, dovrà essere ricondotta nell'alveo della violazione della differente disposizione di cui all'art. 146, comma 2, C.d.S. e non all'art. 146, comma 3, C.d.S., con la conseguenza che, laddove il Verbale di Contestazione faccia riferimento alla seconda delle disposizioni appena citate, il Giudice, a cui è preclusa la possibilità di applicare una sanzione per una fattispecie diversa da quella contestata dalla Pubblica Amministrazione, dovrà accogliere l’opposizione ed annullare il verbale impugnato.

Civile

Tribunale di Pescara – Giudice dott.ssa Villani – Sentenza n. 583 del 12.05.2026

Organo Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore Dott.ssa Villani
Numero / Anno 583/2026
Data Deposito 12.5.2026
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In materia di sanzioni per eccesso di velocità, l'accertamento effettuato tramite un'apparecchiatura elettronica (autovelox) è da ritenersi illegittimo qualora lo strumento sia stato meramente "approvato" e non "debitamente omologato". Conformemente all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (in particolare, ordinanza n. 10505/2024 e sentenza n. 26521/2025), l'approvazione e l'omologazione costituiscono due procedimenti distinti e non equipollenti sul piano giuridico. L'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, nel qualificare come "fonti di prova" le risultanze di "apparecchiature debitamente omologate", richiede specificamente il completamento della procedura di omologazione. Quest'ultima, a differenza della semplice approvazione, ha una natura necessariamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico, requisito indispensabile per la legittimità dell'accertamento sanzionatorio. Pertanto, i dati rilevati da un apparecchio solo approvato non possono essere utilizzati a fini sanzionatori per la violazione dei limiti di velocità.

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