Tribunale di Pescara - Giudice Dott.ssa Marina Valente - Sentenza n. 937/2026 Depositata il 20.07.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott.ssa Marina Valente
Numero / Anno
937/2026
Data Deposito
20.7.2026
1
"A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 e del successivo consolidarsi
della giurisprudenza di legittimità, la nozione di “ritenute certificate” contenuta nell’art. 10-bis
d.lgs. n. 74/2000 esige la dimostrazione dell’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti, non
essendo sufficiente il mero richiamo ai dati risultanti dalla dichiarazione modello 770 o alle
evidenze del controllo automatizzato".
Tribunale di Pescara – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - Giudice Dott.ssa Anna Fortieri - Sentenza n. 271/2026 Depositata il 19.05.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott.ssa Fortieri
Numero / Anno
271/2026
Data Deposito
19.5.2026
1
"Per integrare gli elementi costituitivi del reato di maltrattamenti non bastano singoli e sporadici
episodi di aggressività, perché il delitto di cui all’art. 572 c.p. è necessariamente abituale: si
realizza e si caratterizza “per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche
omissivi, i quali isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili ovvero non
perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi - procedibili solo a querela) ma acquistano
rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo".
2
"La testimonianza della parte offesa ha piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la piena
coerenza logica, anche ove manchino elementi esterni di riscontro. Tuttavia, la dichiarazione della
persona offesa dovrà essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, specialmente
ove sia costituita parte civile, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, e, dunque, più rigorosa deve
essere la valutazione delle dichiarazioni della parte lesa ai fini del controllo dell'attendibilità,
rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, per cui
opportuno appare il riscontro di altri elementi, tuttavia trattasi solo di un criterio di opportunità, e
l'ovvia verifica estrinseca non significa che necessariamente la testimonianza debba essere
corroborata da "elementi di riscontro", essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni
accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3° dell'art. 192 c.p.p."
Tribunale di Pescara - GOT Dott.ssa Teresa De Lutiis - Sentenza n. 751/2026 - Depositata il 19.05.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott.ssa Teresa De Lutiis
Numero / Anno
751/2026
Data Deposito
19.5.2026
1
"La modalità operativa — basata su telefonate e comunicazioni telematiche — costituisce infatti
parte integrante del meccanismo fraudolento e dunque degli artifici e raggiri, non già una
circostanza ulteriore ed autonoma idonea ad aggravare il fatto.
L’elemento della distanza non si configura, nel caso concreto, come fattore distintivo che abbia
autonomamente ostacolato la difesa, ma è insito nella stessa modalità tipica della condotta
truffaldina, con conseguente assorbimento nella fattispecie base".
Tribunale di Pescara – Giudice Dott.ssa di Fine - Sentenza n. 394 Depositata il 07.04.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott.ssa Maria Michela Di Fine
Numero / Anno
394/2026
Data Deposito
7.4.2026
1
"in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza."
" Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purchè detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto."
Tribunale di Pescara – Giudice Dott. Sarandrea - Sentenza n. 518 Depositata il 02.04.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott. Sarandrea
Numero / Anno
518/2026
Data Deposito
2.4.2026
1
"Per l’integrazione del delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, occorre che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell' autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge."
Tribunale di Pescara – Giudice Dott. Colantonio - Sentenza n. 368 Depositata il 04.03.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott. Colantonio
Numero / Anno
368/2026
Data Deposito
4.3.2026
1
"La confisca prevista dall'art. 6 della l. 22 maggio 1975 n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo."
Tribunale di Pescara – Giudice Dott.ssa Teresa De Lutiis - Sentenza n. 140 Depositata il 27.01.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott.ssa Teresa De Lutiis
Numero / Anno
140/2026
Data Deposito
27.1.2026
1
il momento consumativo del reato non coincide con quello dell’ordine di pagamento, ma con l’accreditamento sul conto del beneficiario. Non risulta il luogo di accredito del beneficiario; Quindi ai fini della competenza per territorio dovrà farsi riferimento al domicilio o residenza dell’intestatario.
Tribunale di Pescara – Giudice Dott. Sarandrea - Sentenza n. 113 Depositata il 22.01.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott. Sarandrea
Numero / Anno
113/2026
Data Deposito
22.1.2026
1
In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora.
Tribunale di Pescara – Giudice Dott.ssa Mariani - Sentenza n. 98 Depositata il 21.01.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott.ssa Mariani
Numero / Anno
98/2026
Data Deposito
21.1.2026
1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.
2
A differenza del reato ex art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) per la configurabilità del reato ex art. 187 occorre provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione, il che si desume dal tenore letterale della norma incriminatrice che appunto punisce chi si sia messo alla guida non dopo aver assunto le sostanze stupefacenti ma in stato di alterazione dovuto dall’assunzione. Ai fini della configurabilità dell’illegittimità della condotta occorre l’esistenza di un nesso eziologico tra l’assunzione e lo stato di alterazione ovverosia occorre unitamente all’accertamento biologico anche la valutazione sintomatica della persona atto a stabilire che in quel momento la persona fosse in stato di alterazione: ciò perché le tracce dello stupefacente permangono nell’organismo per diversi giorni dopo l’assunzione, con esito positivo del test biologico del soggetto che però a distanza di giorni non si trova più in stato di alterazione al momento del sinistro.
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Tribunale di Pescara – Giudice Dott. Colantonio - Sentenza n. 80 Depositata il 21.01.2026
Organo
Tribunale di Pescara
Presidente/Estensore
Dott. Colantonio
Numero / Anno
80/2026
Data Deposito
21.1.2026
1
Il brevissimo lasso temporale, rispetto all'orario autorizzato, e la circostanza che il prevenuto si attivava per esplicare un’attività capace di garantire mezzi di sostentamento ed il corretto reinserimento sociale costituiscono elementi che escludono di poter ritenere sussistente […] il dolo generico necessario per integrare il reato di cui all’art. 385 c.p.