Di seguito lo Statuto della Fondazione Forum Aterni:
STATUTO DELLA FONDAZIONE "FORUM ATERNI"
ART. I (Costituzione e denominazione)
l. Su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara (nella qualità di fondatore) è costituita la fondazione denominata "FORUM ATERNI” .
2. La fondazione è ente di diritto privato con acquisto della personalità giuridica con la iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche nei modi di legge.
ART. II. (Sede)
1.La fondazione ha sede legale in Pescara presso l'Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, Via A. Lo Feudo.
2.Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Fondazione potrà variare l’indirizzo ed istituire sedi secondarie nel Distretto della Corte di Appello de L’Aquila e in Roma.
ART. III (Scopo)
l. La fondazione ha come suoi scopi primari:
a)la promozione, la diffusione, lo sviluppo e l'aggiornamento della cultura giuridica e forense;
b)la divulgazione delle tecniche e mezzi di tutela e di difesa dei diritti della persona nel quadro più ampio disegnato dai Trattati CEE e dalla Convenzione Europea di Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 04 novembre 1950, in vigore in Italia dal 26 ottobre 1955) e dai suoi Protocolli (compreso il Protocollo XI firmato a Strasburgo 1'11 maggio 1994 ed in vigore dal 01 novembre 1998);
c)la valorizzazione dell’avvocatura, anche nei suoi aspetti previdenziali;
d)la istituzione e la gestione di scuole di pratica e di applicazione forense nonchè la predisposizione dei più idonei strumenti di studio e di formazione forense per i giovani che intendono intraprendere la professione di avvocato;
e)la istituzione e la gestione di corsi di formazione, aggiornamento e di specializzazione nei diversi settori forensi, dell'attività giudiziaria e amministrativa nonché la messa a disposizione di qualsivoglia altro servizio culturale, connesso e collegato, a favore di avvocati e praticanti iscritti negli albi e registri tenuti dagli Ordini Forensi dei Paesi dell’Unione Europea, nonché a favore di enti pubblici e privati;
f)la istituzione e la gestione di corsi di formazione, aggiornamento e di specializzazione sia per mediatori, ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 e del DM n.180/2010;
g)la istituzione e la gestione di corsi di aggiornamento per i cosiddetti ”formatori” dei mediatori, ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 e del DM n.180/2010;
h) ogni altra iniziativa comunque afferente, connessa, collegata e dipendente agli scopi specificati nei precedenti capi a/b/c/d/e.
La fondazione per l'utile perseguimento dei suoi scopi primari ed istituzionali (nonché per quelli afferenti, connessi, collegati e dipendenti) può inoltre:
-promuovere, direttamente e/o attraverso strutture parallele e collegate istituite e/o istituende, qualsivoglia attività utile a rendere più funzionali i servizi che interessino le diverse categorie degli operatori nel campo forense, giudiziario e amministrativo;
-organizzare viaggi di studio, congressi, seminari e convegni, anche a carattere internazionale;
-curare la pubblicazione, anche in qualità di editore, di riviste, collane, libri, quaderni, dispense, bollettini, osservatori, notiziari (law-news letters) e atti simili, a contenuto di interesse giuridico e forense;
-costituire biblioteche, centri di studio e di ricerca;
-compiere indagini, sondaggi, attività di rilevamento ed elaborazione dati;
-istituire scuole, centri e corsi di formazione e di aggiornamento professionale giuridico, forense e amministrativo nonché nell'ambito delle previsioni del Decreto Legislativo n.28/2010 e del DM n.180/2010 ed anche in collaborazione con altri enti, privati e/o pubblici o in favore degli stessi;
-istituire premi e bandire concorsi per borse di studio (segnatamente nell'ambito dei corsi di formazione forense) su temi afferenti la cultura giuridica e forense e/o erogare altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi;
-promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti i su indicati scopi istituzionali.
2.La fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni, acquistare in proprietà, in locazione, leasing o comodato beni mobili ed immobili per gli scopi primari ed istituzionali (nonché per quelli comunque connessi), per le attività e per i servizi d'interesse comune degli operatori del diritto.
3.La fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale.
4.Ilfunzionamento della Scuola Forense è disciplinato con Regolamento da predisporre ed approvare dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato Tecnico Scientifico.
5.La fondazione, per realizzare i suoi scopi primari ed istituzionali (nonché per quelli comunque connessi), può coordinarsi e collegarsi con Enti Pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, strutture e organizzazioni affini con finalità analoghe, stipulando con tali enti specifiche convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari comuni, corsi e per altre forme di collaborazione, anche ai fini di migliore formazione, aggiornamento e specializzazione.
ART.IV (Patrimonio. Entrate)
l. Il patrimonio della fondazione e' costituito da:
a)un fondo di dotazione di lire 30.000.000 (lire trentamilioni), quale capitale iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara;
b)quote e contributi, ordinari e straordinari;
c)quote e contributi, ordinari e straordinari, versati dai partecipanti alle Scuole di pratica o di aggiornamento forense, a convegni e seminari di studio;
d)donazioni e liberalità in genere, eredità e legati, lasciti ed erogazioni (aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili e denaro) pervenuti a qualsiasi titolo, nonché per assegnazioni dello Stato e/o di enti pubblici, con destinazione all’incremento del patrimonio della Fondazione;
e)eventuali avanzi di gestione annuale;
f) rendite, comunque prodotte periodicamente, dai beni (mobili ed immobili) entrati, a qualsivoglia titolo, nel patrimonio della Fondazione.
ART. V (Organi della fondazione)
l.Sono organi della fondazione:
a)il Presidente;
b)il Consiglio di Amministrazione;
c)il Comitato Tecnico Scientifico;
d)il Collegio dei revisori dei conti;
2. Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite.
ART. VI (Presidente)
1.Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, in sede negoziale e giudiziale.
2. Il Presidente viene nominato dal Consiglio dell’Ordine tra gli iscritti all’Albo. Il Presidente, in particolare:
a) cura l’osservanza del presente Statuto, della normativa primaria e regolamentare;
b)convoca (indicando gli argomenti da trattare) e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione e la sottoscrizione delle delibere e dei verbali unitamente al Segretario;
c)esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
d)adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione;
e)adotta gli atti di ordinaria amministrazione.
3) Il Presidente può essere revocato e sostituito dal Consiglio dell’Ordine per qualsiasi ragione con le stesse modalità previste per la nomina.
ART. VII (Consiglio di Amministrazione)
1.La Fondazione è retta e gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui è componente di diritto il Presidente dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine nomina gli altri sei membri, scegliendone tre fra i Consiglieri dell’Ordine e tre fra gli altri iscritti all’Albo degli Avvocati di Pescara. Il Consiglio può nominare un Vice- Presidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni compresa la rappresentanza anche in giudizio, in caso di sua assenza e/o impedimento per qualsiasi causa o motivo. Esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Presidente.
2.Ogni componente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a due anni (purché conservi lo status in base al quale è stato nominato) e può essere riconfermato anche per più mandati.
3.I Consiglieri di Amministrazione della Fondazione possono essere revocati e sostituiti per qualsiasi ragione, con le stesse modalità previste
4.Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente in via ordinaria, almeno due volte l’anno, con lettera in cui sono indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
5.Il Consiglio è convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di due Consiglieri.
6.Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Segretario e un Tesoriere, definendone le attribuzioni.
7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8.Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a)ratifica gli atti amministrativi adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
b)delibera ed adotta gli atti di straordinaria amministrazione;
c)determina gli indirizzi generali della Fondazione;
d)predispone, forma ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il conto consuntivo e la relazione per l'attività dell'anno solare precedente;
e)delibera le modificazioni del presente statuto;
f) nomina i liquidatori della Fondazione;
g) delibera la assunzione del personale;
h)determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale e per i collaboratori a vario titolo;
i)delibera l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
l)accetta donazioni e liberalità, eredità e legati;
m)approva lo schema di eventuali contratti da stipularsi a firma del Presidente;
n)approva il Regolamento di organizzazione dell'ente ed ogni altro Regolamento compreso quello per il funzionamento della Scuola e quello sulla proprietà letteraria delle pubblicazioni;
o)nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed il suo Coordinatore, valutandone le istanze propositive sui piani e sui programmi delle materie e calendari di lavoro con relativi docenti e più in generale sull'intera attività della Scuola Forense;
p)può nominare il Presidente onorario del Comitato Tecnico Scientifico e della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense;
q) predispone ed approva, su parere del Comitato Tecnico Scientifico, il Regolamento che disciplina il funzionamento della Scuola Forense;
r)bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
s)delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione e comunque ricompresa, afferente, connessa, collegata con gli scopi primari ed istituzionali indicati nell'articolo III del presente statuto, fatte salve le competenze del Presidente della Fondazione.
ART. VIII (Comitato Tecnico Scientifico)
l. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da sette membri (di cui uno nella veste di Coordinatore che assume la funzione di Direttore della Scuola Forense ove istituita). Componente di diritto è il Presidente in carica del Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, gli altri sei componenti sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine di Pescara, tra magistrati, docenti universitari e notai.
2.I membri del Comitato durano in carica per il periodo di due anni e possono essere riconfermati anche più volte; in caso di revoca, dimissioni e/o impedimento di uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione. Essi, in ogni caso, cessano dalle funzioni contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione.
3. Alle riunioni del Comitato possono intervenire, di volta in volta, esperti in specifiche materie, dallo stesso designati, in relazione ai pareri da esprimere.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo Coordinatore (che lo presiede) ovvero, in via sostitutiva, dal Presidente della Fondazione.
5. Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono intervenire con "funzioni consultive" il Presidente onorario del Comitato Tecnico Scientifico e della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense, il Presidente della Fondazione o il vice Presidente o un suo delegato;
6. Il Comitato Tecnico Scientifico:
a)formula ed esprime pareri sui piani, programmi delle materie e calendari di lavoro con relativi docenti e più in generale sull'intera attività della Scuola Forense;
b)formula ed esprime pareri su corsi, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
c)formula ed esprime pareri su bandi di concorso a borse di studio e sulla istituzione di premi;
d) esprime pareri sul Regolamento per il funzionamento della Scuola;
e)esprime pareri sulla idoneità e sulla fattibilità dei corsi di formazione e di aggiornamento forense, dei centri di studi e di ricerche, sulle iniziative editoriali e più in generale su tutti i progetti ed i programmi a carattere culturale;
f)esprime pareri su tutte le altre questioni e le materie devolute, a fini consultivi, dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
ART. IX (Il Direttore della Scuola)
l. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico assume anche il ruolo e la funzione di Direttore della Scuola Forense ove istituita.
2.Il Direttore della Scuola dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e può essere riconfermato anche più volte.
3.Il Direttore è responsabile della gestione e del funzionamento della Scuola Forense e dell'intera organizzazione dell'attività didattica, predispone piani, programmi delle materie e calendari di lavoro con relativi docenti da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4.Il Direttore collabora con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, potendo a tal fine intervenire, direttamente o delegando altro membro del Comitato Tecnico Scientifico, su invito del Presidente, alle riunioni consiliari con funzioni istruttorie e consultive.
ART. IX bis (Presidente onorario del Comitato Tecnico Scientifico e della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense)
Il Presidente onorario del Comitato Tecnico Scientifico e della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all’Albo dell’Ordine di Pescara che hanno illustrato l’Avvocatura per eccezionali meriti professionali e culturali, particolarmente nell’ambito della formazione professionale.
ART X (Collegio dei Revisori)
1.Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto dal Presidente (con la qualità di revisore dei conti), da due membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara e dura in carica due anni.
2.I Revisori della Fondazione possono essere revocati per giusta causa e sostituiti per qualsivoglia causa di cessazione nelle stesse forme dal medesimo Consiglio dell’Ordine.
3.I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei Regolamenti, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali redigono relazione scritta da depositare presso la sede entro il l5 aprile di ciascun anno.
ART. XI (Controllo e Vigilanza)
Sulla Fondazione riconosciuta, sui suoi organi e sulla loro attività spettano in via generale il controllo e la vigilanza all'autorità regionale che esercita (anche su denuncia del Consiglio dell'Ordine Fondatore) i relativi poteri, nei modi, forme e termini di cui all'art. 25 c.c., compresi quelli di annullamento delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, allo statuto, all'ordine pubblico.
ART. XII (Modificazioni dello Statuto)
Lo statuto può essere modificato, su proposta deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.
ART. XIII (Scioglimento e Liquidazione)
La Fondazione può essere sciolta quando il patrimonio è divenuto insufficiente o quando è divenuto impossibile il raggiungimento degli scopi primari ed istituzionali e per ogni altra causa prevista dal Codice Civile. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la conseguente nomina di uno o più Commissari Liquidatori (con l’eventuale autorizzazione alla azione di responsabilità contro gli Amministratori revocati) appartiene alla competenza dell’Autorità di Vigilanza. La procedura di liquidazione è interamente regolata dalle norme del Codice Civile.
L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà nuovamente devoluto all'Ordine degli Avvocati di Pescara che può deliberare anche, nelle forme di legge, la eventuale trasformazione della Fondazione.
ART. XIV (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni generali fissate dalla legge.
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presso Ordine degli Avvocati di Pescara - Palazzo di Giustizia
Via A. Lo Feudo
65129 Pescara
Tel: 085 61.966 - Fax: 085 45.03.989 - Cell: 329 77.58.886
Cod. Fisc: 91064980682 - P.I.: 01695930683
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