PQM – On Line
Newsletter - Giugno – Luglio 2018
CIVILE
Tribunale di Pescara – sent. 17.07.2018, n. 1130 – Est. Roscigno
Obbligazioni e contratti – Inadempimento - Contratto preliminare di permuta – Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. - Mutamento della domanda in risoluzione contrattuale all'udienza di precisazione delle conclusioni – Ammissibilità.
Obbligazioni e contratti – Risoluzione – Inadempienze reciproche – Comparazione del comportamento di ambo le parti per individuare le condotte maggiormente rilevanti ai fini dell'inadempimento – Necessità.
In materia di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare ex art. 2932 c.c., a norma dell’art. 1453 c.c. rientra nella facoltà dell’attore scegliere tra domanda di adempimento (ivi compresa quella ex art. 2932 c.c.) e quella di risoluzione del contratto e lo stesso secondo comma afferma che “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento”; pertanto, stante la consolidata giurisprudenza che ammette la richiesta di risoluzione del contratto in luogo di quella di adempimento, non solo nella pendenza del primo grado, ma anche in appello, è ammissibile tale mutamento di domanda in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.
Trib. Pescara - sent. 21.06.2018, n. 924 - est. Ursoleo
Condominio negli edifici - Impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare avente ad oggetto una ripartizione di spese inerente i balconi - Asserita invalidità in quanto ricomprendente parti in proprietà esclusiva - Rilevanza estetica di tali parti - Legittimità della deliberazione
L'assemblea condominiale può validamente approvare una ripartizione delle spese inerenti alcune opere di manutenzione straordinaria del fabbricato che ricomprendano i costi per il rifacimento degli elementi decorativi o anche semplicemente cromatici dei balconi. Detti elementi, in quanto aventi tale funzione estetica, sono infatti da considerarsi parti preminenti della facciata.
Tribunale di Chieti – sez. dist. Ortona – sent. 21.06.2018, n. 74 – Est. Cozzolino
Contratti bancari - Anatocismo – Contratto di apertura di c/c – Espressa disciplina delle condizioni economiche praticate – Illegittimità degli addebiti – Insussistenza – Rimesse ripristinatorie o solutorie – Onere probatorio circa il limite dell'affidamento – Incombe sull'attore correntista.
In materia di contratti bancari, nel caso in cui il contratto di apertura di conto corrente contenga la chiara esposizione delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito in termini di interessi attivi, passivi, valuta e spese, deve essere esclusa la sussistenza di addebiti illegittimi in difetto di pattuizione scritta.
Inoltre, per individuare la natura – solutoria o ripristinatoria - delle rimesse effettuate dal correntista, incombe su quest'ultimo (attore) l'onere probatorio circa il superamento con tali rimesse del limite di affidamento mediante la produzione di eventuali diversi contratti di affidamento.
Trib. Pescara - sent. 20.06.2018, n. 904 - est. Sacco
Condominio negli edifici - Opposizione al decreto ingiuntivo notificato al condominio dalla ditta appaltante - Clausola nel contratto di appalto di rinuncia alla responsabilità solidale gravante sui singoli condomini - Obbligo della ditta di richiedere il pagamento esclusivamente nei confronti dei condomini "morosi" - Sussiste - Carenza di legittimazione passiva del condominio - Sussiste - Revoca del decreto ingiuntivo
Nel caso in cui, nel contratto di appalto avente ad oggetto alcune opere di manutenzione straordinaria dell'edificio, la ditta appaltatrice abbia rinunciato, con apposito patto, a far valere le sue eventuali future pretese creditorie nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, va revocato il decreto ingiuntivo - eventualmente ottenuto e notificato nei confronti del condominio ed avente ad oggetto il credito per il saldo del corrispettivo dell'appalto - in quanto riferibile a ben individuate (e non contestate) quote di debito di due singoli condomini.
LAVORO E PREVIDENZA
Tribunale di Pescara – ord. 2 luglio 2018, cron. 4406 – Est. Colantonio
Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico – Diniego della P.A. a dipendente di svolgere incarico extra – AGO - Sussistenza.
Impiego pubblico – Dipendente a tempo pieno - Carica di presidente o di amministratore delegato di società di capitali – Incompatibilità – Sussistenza – Carica di presidente non operativo – Non è incompatibile.
In materia di pubblico impiego, nel caso in cui venga negata dalla P.A. l'autorizzazione al dipendente a svolgere un incarico professionale extraistituzionale, il relativo giudizio di annullamento di detto diniego è devoluto all'a.g.o. trattandosi di atto diretto a regolare il singolo rapporto di lavoro del dipendente ex art. 63 d.lgs. 165/2001.
E' incompatibile con il ruolo di dipendente pubblico, a tempo pieno, in quanto costituisce esercizio del commercio e dell'industria sia ogni attività imprenditoriale, sia l'assunzione della carica di presidente o di amministratore delegato di società di capitali, esclusa però la carica di presidente non operativo (nel qual caso il diniego della P.A. è illegittimo e va annullato).
FALLIMENTARE
Tribunale di Pescara – Decreto 25.01.2018, n. 20/2017 C.P. - est. Capezzera
Concordato preventivo – Deposito della proposta e del piano – Mancata allegazione della relazione ex art. 161, 3 comma L.F. – Inammissibilità – Sussiste.
L’art. 161 L.F. prevede che il debitore, all’atto della proposizione della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, debba allegare la relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ed indichi i criteri di valutazione adottati per ciascuna categoria di beni e diritti di credito oggetto di stima. Attesa la finalità precipua della relazione, quale quella di consentire ai creditori la comparazione tra una liquidazione concordataria e una liquidazione fallimentare, cui farne derivare l’espressione informata del proprio diritto di voto, la stessa riveste carattere indefettibile e requisito di ammissibilità della domanda di concordato la cui omissione non potrà essere sanata con successivo deposito ex art. 162, 1° comma L.F. avendo quest’ultimo precetto normativo finalità meramente integrative e non suppletive. Dalla mancata allegazione della relazione alla domanda di concordato consegue la declaratoria di inammissibilità ex art. 162, 2° comma L.F.
PENALE
Tribunale di Pescara - ordinanza 26.1.2018 - Est. De Rensis
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno dei figli minori (art. 570 co. 2 n. 2 c.p.) - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 bis c.p.) - Discrimine
In caso di inadempimento all’obbligo verso il figlio minore, pur operando una presunzione semplice di incapacità di quest’ultimo di produrre reddito proprio (ed essendo peraltro prova dello stato di bisogno del minore il fatto che egli disponga di una retribuzione derivante dalla propria attività lavorativa), non è sussumibile sub art. 570 co. 2 n. 2 c.p. la condotta del genitore che pur non versando quanto stabilito dal giudice civile non determini con il proprio inadempimento la mancanza di mezzi di sussistenza per il minore, non essendo la fattispecie posta a tutela del mero inadempimento civilistico.
Non fanno parte della nozione di mezzi di sussistenza dispendiose attività d’istruzione e ludiche dei minori, come la frequentazione del conservatorio, un corso linguistico extra-scolastico e l’attività sportiva che comporti la partecipazione a gare agonistiche molto dispendiose.
Integra invece il delitto previsto dall’art. 12 sexies L. n. 898/1970 (oggi art. 570 bis c.p.) anche il solo inadempimento dell’obbligazione civile costituita dalla corresponsione della somma fissata dal giudice, prescidendo la tutela penale dallo stato di bisogno dell’avente diritto, e ben essendo sufficiente ad integrare il reato anche il versamento solo parziale in favore di figli minori.
AMMINISTRATIVO
TAR Abruzzo - L'Aquila - sent. 16.07.2018, n. 302 - Presidente Amicuzzi - Est. Di Cesare
Provvedimento di informativa interdittiva antimafia emesso ai sensi degli articoli 84, 4, 91, del d, lgs. 159/2011. Accertamento dei presupposti ed elementi sintomatici per individuare un tentativo di ingerenza della malavita organizzata nell'attività imprenditoriale. Trattandosi di tutela preventiva è sufficiente il conseguimento di un quadro indiziario che consenta di individuare la possibilità oppure il rischio di ingerenza in attività di impresa.
Il provvedimento di informativa antimafia ha natura di tutela preventiva e quindi non occorre una nuova una prova penalmente rilevante di associazione mafiosa. Per tale ragione anche una sentenza di proscioglimento può contribuire a completare il quadro indiziario di legami, coinvolgimenti e collegamenti diretti e indiretti con esponenti di cosche mafiose. Qualora pertanto gli elementi acquisiti e valutati dalla autorità emanante, nella loro pluralità ed univocità, consentano di individuare la qualità di un rischio di infiltrazioni mafiose, il provvedimento di interdizione si palesa il nome da censure.
TAR Abruzzo - Pescara – sent. 30.05.2018, n. 179 - Pres. A. Tramaglini - est. Ianigro
Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica alla P.A. – A mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) – Deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo pec di cui all’art. 16, comma 12, del decreto legge 179/2012 conv. in L. 221/12 (ossia il Reginde) – La violazione non determina l’inesistenza della notifica, bensì la sua nullità – Sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo.
Il comma 2 dell’art. 14 delle regole tecniche del processo amministrativo telematico di cui al d.p.c.m. n. 40/2016 dispone che le notificazioni di atti precessuali alle Amministrazioni non costituite in giudizio debbono essere eseguite agli indirizzi pec di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012 conv. in L. 221/12 (Reginde).
Tuttavia la violazione censurata non determina l’inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, come tale sanabile per effetto del principio del raggiungimento dello scopo, stante l’intervenuta costituzione dell’Amministrazione intimata.
L’eccepita nullità, pertanto, è sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del Comune convenuto.
TAR Abruzzo - Pescara - sent. 18.06.2018, n. 205 - Pres. Tramaglini - est. Ianigro
Accesso alla documentazione amministrativa – Istanza – Diniego – Mancata impugnazione – Reiterazione della istanza – Presupposti per l’accoglimento
Accesso in materia ambientale – Legittimazione attiva – Diritto alla Trasparenza – Tutela – Presupposti
La preclusione dell’impugnazione di un diniego di accesso, in presenza di una precedente determinazione manifestata su altra analoga domanda di accesso, non impugnata nei termini, presuppone che il provvedimento assuma i caratteri dell’atto “meramente confermativo” del precedente.
Al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli intessi.
In tema di accesso in materia ambientale, il Decreto Legislativo 19 ottobre 2005, n. 195 introduce un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informative ambientali, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità delle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L.N. 241).
Più in particolare, in materia di informazioni ambientali, è legittimato a proporre ricorso chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse in conformità con le previsioni di cui all’art. 3 sexies, D.Lg. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal D.Lg. n. 128 del 29 giugno 2010
TAR Abruzzo - Pescara - sent. 26.06.2018, n. 212 - Pres. Tramaglini – est. De Carlo
Urbanistica – Edilizia – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego – Illegittimità Edilizia – Effetti - Rimozione opera e ripristino stato dei luoghi
Le NTA possono stabilire caratteristiche precise per i materiali da utilizzare sia per la manutenzione ordinaria, sia per le ristrutturazioni o le varianti anche di tipo tecnico.
In mancanza di materiali conformi a quanto previsto nel Piano di Recupero, il provvedimento sanzionatorio del Comune è legittimo, anche perché, quanto alla motivazione dei provvedimenti che sanzionano illeciti edilizi o che non concedono condoni o sanatorie, non si richiede una speciale motivazione, né la particolare enunciazione delle ragioni di pubblico interesse, che è in re ipsa, come ribadito dalla sentenza n. 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e la sua adozione non è preclusa dal lasso di tempo trascorso.
Inoltre, è da sottolineare che la presentazione della domanda di accertamento in conformità non costituisce un fatto idoneo a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio originario, ma determina solo un arresto temporaneo dell’efficacia delle misure ripristinatorie, che dunque riacquistano efficacia in caso di eventuale rigetto della sanatoria.
Protocollo di intesa tra CNF e CSM per abbreviare i giudizi in appello
Il CSM ed il CNF hanno firmato un protocollo d'intesa per trasferire nei distretti delle Corti d'Appello le linee guida approvate dal CSM sulla motivazione sintetica e l'esame preliminare delle impugnazioni. L'intesa parte dalla evidente consapevolezza che è proprio nel secondo grado che si accumulano i maggiori ritardi, ragion per cui si cercherà di incentivare l'adozione di protocolli condivisi, negli uffici giudiziari e nei Consigli dell'Ordine degli avvocati, che tengano conto delle linee guida "deliberate" dal Csm il 5 luglio 2017 e il 20 giugno 2018.
Le linee guida dettano i criteri per ottimizzare i tempi, sia in ambito civile sia penale. Per quanto riguarda il civile si parte dalla possibilità per il consigliere di schematizzare la vicenda processuale, su supporto informatico da condividere con il collegio attraverso un archivio telematico: un sistema già esistente per le toghe con la cosiddetta "Consolle", il programma che consente a giudici e assistenti di gestire il Processo civile telematico. Nell'ottica di sveltire il lavoro rispettando l'effettività del contraddittorio si inquadra anche lo schema per la redazione degli atti difensivi.
Anche nel penale l'efficienza passa per un esame preliminare, finalizzato a una valutazione ad ampio raggio: dal grado di complessità degli affari, al calcolo della prescrizione. Nella consapevolezza del collegamento tra i motivi della decisione di primo grado e l'impugnazione le linee suggeriscono un "modello". L'appuntamento per fare il punto della situazione, anche ai fini della stipula di protocolli condivisi, è fissato al 31 ottobre.
La convenzione di protocollo è stata firmata è stata siglata dal vice presidente del CSM Giovanni Legnini e dal presidente del CNF Andrea Mascherin.
La Redazione di PQM on line
augura ai suoi lettori
buone vacanze
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