PQM On-line
Newsletter - novembre 2015
CIVILE
Condominio – Delibera assembleare – Approvazione rendiconto annuale – Mancato deposito da parte dell'amministratore del registro contabile e della documentazione giustificativa – Tribunale di Pescara – sentenza 15.10.2015, n. 18198 – est. Ursoleo.
In tema di condominio negli edifici l'amministratore in sede di riunione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale non ha l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio, essendo comunque e soltanto tenuto a metterla a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, con la conseguenza che la relativa delibera – sia pur priva di tali documenti - non è viziata.
Fallimento – Società c.d. “in house” – Requisiti – Tribunale di Teramo – sentenza 10.09.2015, n. 100 – est. Cirillo.
Va esclusa in radice, ai sensi dell’art. 1, comma 1, L.F., la fallibilità di una società c.d. “in house providing”, per equiparazione della medesima ad un qualsivoglia “ente pubblico”, categoria espressamente dichiarata non fallibile dalla legge. Tuttavia, anche a tali fini, affinché una società possa essere qualificata “in house” (in quanto tale sottratta alle regole della evidenza pubblica), occorrono tre presupposti inscindibili e cumulativamente presenti: 1) la sussistenza della partecipazione pubblica totalitaria; 2) la circostanza che l’affidamento abbia luogo in favore di soggetti sottoposti al “controllo analogo a quello esercitato sui servizi” dell’ente; 3) il fatto che il destinatario dell’affidamento diretto svolga la parte più importante della propria attività in favore della amministrazione o delle amministrazioni che le controllano [n.d.r. In senso conforme, Corte d’Appello de L’Aquila, decreto dell’11.02.2015, Pres. – est. Iannaccone].
PROCEDURA CIVILE
Processo civile telematico – Decadenza per difetto del sistema – Rimessione in termini – Tribunale di Pescara – ordinanza 02.10.2015 – est. Di Fulvio.
Nell’ambito del PTC e con riguardo al deposito telematico degli atti, va rimessa in termini la parte che sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del sistema telematico, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale [n.d.r. Fattispecie nella quale il convenuto aveva depositato telematicamente una comparsa di costituzione e risposta nei termini, ma indicando un numero di R.G. errato. L’errore, tuttavia, non era stato rilevato immediatamente dal sistema, ma solo quando era spirato il termine per il deposito medesimo. Il G.I. ha dunque accolto l’istanza di rimessione in termini del difensore, dichiarando la tempestività della costituzione in giudizio di parte convenuta].
Opposizione a decreto ingiuntivo – Mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice – Tribunale di Chieti – sentenza 08.09.2015 – est. Ria.
In caso di mediazione delegata dal Giudice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione spetta all’opponente – attore in senso formale. Ed infatti, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, così come per i procedimenti di appello, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010) deve interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione (o dell’impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo [n.d.r. Il G.I. ha altresì evidenziato che, secondo parte della dottrina, la diversa tesi della declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria comporterebbe una singolare “improcedibilità postuma” su di un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché sub iudice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell’ordinamento processuale].
FAMIGLIA
Famiglia – Convivenza more uxorio – Condotta contraria agli obblighi familiari di uno dei genitori – Affidamento esclusivo dei figli minori della coppia all’altro genitore – Ammissibilità – Tribunale di Chieti – sentenza 30.09.2015 – est. Valletta.
In tema di convivenza more uxorio dalla quale siano nati figli minori, in tema di affidamento della prole e previsione di un assegno di mantenimento va disposto – in caso di condotte violente ed aggressive e, comunque, contrarie agli obblighi coniugali e familiari da parte di uno dei genitori – l’affidamento esclusivo del minore all’altro genitore, in favore del quale – se sprovvisto di adeguati redditi propri – va riconosciuto un assegno mensile ad esclusivo beneficio del figlio.
Riconoscimento di paternità naturale – Opposizione di terzo – Corte d’Appello de L’Aquila – sentenza 24.09.2015, n. 1072 – est. Fabrizio.
1. Posto che, a mente dell’art. 404 c.p.c., un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti, la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorchè deduca che l’esito (positivo) dell’azione di disconoscimento della paternità si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall’art. 404 c.p.c. presuppone in capo all’opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata [n.d.r. In senso conforme, ex multis, Cass. n. 487/2014; Cass. n. 12211/2012] .
2. Tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale non sussista un nesso di pregiudizialità, dal momento che il solo soggetto di quest’ultimo giudizio è costituito per il dedotto padre biologico dal suo diritto ad escludere la paternità naturale ex adverso pretesa, non anche quello di vedere affermata la paternità disconosciuta nell’altro procedimento [n.d.r. In senso conforme, Cass. n. 12167/2005].
3. Nel giudizio di disconoscimento della paternità, non sono legittimati passivi né colui che sia indicato come padre naturale, né i suoi eredi, e la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio. Né è ammissibile l’intervento di colui che è indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento [n.d.r. In senso conforme, Cass. n. 430/2012; Cass. n. 1784/2012].
PENALE
Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento – Tribunale di Chieti - ordinanza 22.10.2015 – est. De Ninis.
L’utilizzo di una carta di pagamento al portatore da parte di colui il quale non ne abbia conseguito il possesso illegittimamente, appropriandosene, integra la fattispecie di cui all’art. 646 c.p. e non quella di cui all’art. 55 D. Lgs. n. 231/07, riferibile solo all’indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento nominative e non anche utilizzabili dal portatore.
Sequestro per equivalente – Reato commesso prima del 28.11.2012 – Applicabilità- Tribunale di Pescara – ordinanza 16.10.2015 – est. Colantonio.
Le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo, atteso che la misura ablatoria della confisca può essere disposta anche con riferimento al profitto (e, quindi, non solo al prezzo) del reato, anche con riferimento a reati commessi in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore della citata L. 190/2012, purché commessi dopo l’entrata in vigore della L. 300/2000 [n.d.r. conf. Sezioni Unite Corte di Cassazione - sentenze 31/01/2013, n. 18374, e 22/11/2005, n. 41936. Contra: Tribunale di Pescara – Pres. Zaccagnini – Est. Marino – Ord. 1.10.2015 – ric. C. (in PQM online 6/2015, secondo cui “attesa la natura di misura di sicurezza della confisca del profitto del reato, nella forma “per equivalente”, introdotta dalla L. n. 190/2012, la stessa non può applicarsi nell’ambito di procedimenti per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge (28.11.2012), stante il principio costituzionale della irretroattività”].
AMMINISTRATIVO
Appalti lavori – Costi interni per la sicurezza del lavoro – Obbligo di indicazione nell’offerta a pena di esclusione - Tar Abruzzo, sez. Pescara – sentenza 29.10.2015, n. 240 - Pres. – est. Eliantonio.
1. Nelle procedure di affidamento di lavori, i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, anche se non prevista nel bando di gara.
2. Gli oneri aziendali della sicurezza sono quei costi “propri di ciascuna impresa”, che solo ogni singola azienda è in grado di precisare e quantificare nella realizzazione di quello specifico appalto e che debbono necessariamente essere indicati nell’offerta economica.
Concorsi pubblici – Commissioni giudicatrici – Incompatibilità - Dovere di astensione del commissario - Tar Abruzzo, sez. Pescara – sentenza 22.10.2015, n. 402 - Pres. Eliantonio – est. Balloriani.
Alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici devono applicarsi non solo le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., ma anche i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli articoli 1 e 6-bis della legge n. 241 del 1990; con la conseguenza ulteriore che tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” (anche atipico, purché sintomatico di un oggettivo condizionamento), il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi.